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Vendita di cose antiche e usate

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Il commerciante di cose antiche e usate provvede a presentare l'autovidimazione del Registro del commercio dei beni usati attraverso il Sistema Telematico di Accettazione regionale (STAR).

Tipo documento:
  • SUAP

Descrizione

Agli operatori del settore del commercio che vogliono vendere beni usati.

L'attività di vendita di cose antiche e usate era disciplinata dall'art. 126 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e non poteva essere esercitata senza averne fatta preventiva dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza (poi il SUAP comunale), che ne rilasciava una presa d’atto.

L'art. 126 TULPS è stato abrogato, con decorrenza 11.12.2016, dall'art.6 del D.Lgs. 222/2016 (Madia 2), nell'ambito della nuova definizione dei regimi amministrativi delle attività commerciali, liberalizzando la vendita delle cose antiche e usate.

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, con parere 2 marzo 2018, n. 545 reso al Ministero dell'Interno, ha chiarito che per effetto dell’abrogazione espressa dell’art. 126 del TULPS non è condivisibile la tesi di un'abrogazione implicita dell’art. 128 del TULPS.

Si conferma l'obbligo per il commerciante di tenere aggiornato il “Registro del commercio di beni usati, antichità e preziosi”, autovidimato, ove devono essere annotate le generalità di coloro con i quali vengono svolte le operazioni di acquisto e di vendita.

Autovidimazione registro delle operazioni compiute per le attività di commercio in sede fissa e forme speciali di vendita

Il commerciante di cose antiche e usate provvede a presentare l'autovidimazione del Registro del commercio dei beni usati attraverso il Sistema Telematico di Accettazione regionale (STAR).

A tale adempimento, infatti, si può assolvere accedendo al Sistema Telematico di Accettazione regionale (STAR), per l'inoltro delle SCIA di "Avvio" o " Subentro" nel Commercio di vicinato, Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, radio e televisione/internet e Vendita presso il domicilio del consumatore, e compilando l'endoprocedimento AD COM 16 - la Dichiarazione sulle modalità di tenuta del registro delle operazioni per la vendita di cose antiche/usate".

 

Nel caso ci si trovi nella condizione di dover inviare una nuova dichiarazione legata ad attività di vendita di beni usati già attivata e per la quale è necessario presentare l’autovidimazione di un nuovo registro per il Commercio di vicinato, Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, radio e televisione/internet e Vendita presso il domicilio del consumatore, il Sistema Telematico di Accettazione regionale (STAR), consente in “Adempimenti tecnici ed Amministrativi” di poter compilare l’autodichiarazione.

Autovidimazione registro delle operazioni compiute per il commercio in forma ambulante

Il Sistema Telematico di Accettazione regionale (STAR), sia nella fase di avvio di un'attività di commercio ambulante, che di subentro o in variazione, non prevede al momento alcun endoprocedimento riferito alla dichiarazione dovuta sulle modalità di tenuta del registro delle operazioni per la vendita di cose antiche/usate.

Nel caso ci si trovi nella fase di presentazione di una SCIA tramite il Sistema STAR di avvio, subentro e di variazione, compilare e allegare alla pratica il modulo Autovidimazione registro cose antiche e usate (scaricabile dal sito).

Se si è nella condizione di dover inviare una nuova dichiarazione riferita all'uso di un nuovo registro, è necessario inviare all’indirizzo PEC del comune di Prato il modulo Autovidimazione registro cose antiche e usate (scaricabile dal sito) firmato digitalmente.

In caso di violazione dell'obbligo, è la Prefettura l'autorità competente sia alla ricezione del verbale di accertamento e degli eventuali scritti difensivi, sia all'emissione dell'ordinanza ingiunzione.

 

Comunicando l'autovidimazione, l'interessato assolve agli obblighi previsti per legge nel caso di vendita di cose antiche e usate.

 

In caso di avvio attività di commercio con vendita di beni antichi e usati, l'Amministrazione ha 60 giorni per verificare il contenuto delle dichiarazioni rese.

 

Nessun diritto di segreteria e istruttoria è dovuto per l'autovidimazione.

 

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